Licenziamenti collettivi e procedure di consultazione, l’avv. Sergio Passerini risponde a “L’Economia”

Nel numero del 19 dicembre, l’Economia del Corriere dedica il “Focus Studi Legali” al diritto del lavoro. Diversi gli argomenti delle interviste, ma il tema della necessità di politiche attive del lavoro è ricorrente nelle risposte dei legali.

Il senior partner Sergio Passerini parla di due recenti casi di licenziamenti collettivi: le aziende Wärtsilä Italia e Gkn Driveline Firenze, pur avendo attivato due percorsi di informazione e consultazione sindacale, sono state condannate dai giudici del lavoro per non aver provveduto anche alla preliminare informazione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicata.

“Nel caso delle aziende Wärtsilä Italia e Gkn Driveline Firenze, i Giudici del Lavoro hanno ritenuto che i datori di lavoro abbiano posto in essere una condotta antisindacale per non avere promosso, prima di avviare i licenziamenti collettivi dei dipendenti addetti agli stabilimenti da chiudere, le procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla contrattazione collettiva nazionale (in questi casi quella delle imprese metalmeccaniche) e aziendale”, spiega Sergio Passerini, Senior Partner Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati. “In entrambi i casi, i Giudici del Lavoro sono giunti a questa conclusione nonostante specifici percorsi di informazione e consultazione sindacale fossero già previsti dalle norme di legge sulle procedure di riduzione del personale attivati dalle due aziende e sarebbero stati dunque comunque effettuati nel corso delle procedure stesse: sia la legge 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi, sia le cosiddette norme “anti-delocalizzazioni” contenute nella legge di Bilancio 2022 contengono specifiche disposizioni sui percorsi di informazione e consultazione sindacale preliminari ai licenziamenti, percorsi che entrambe le aziende si apprestavano ad affrontare”. Secondo i Tribunali in questione, “questi obblighi di preventiva informazione e consultazione previsti dalla legge non assorbono gli analoghi obblighi di preliminare informazione e consultazione eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicata, che devono dunque essere autonomamente e aggiuntivamente rispettati”.

Il giuslavorista conclude mettendo in dubbio che “la moltiplicazione di queste fasi di consultazione preliminare sindacale risponda davvero agli interessi dei lavoratori. L’impressione è che questa reiterazione e complicazione delle procedure e la conseguente dilatazione dei tempi siano strumenti utili solo ad abbandonare sulle spalle delle parti coinvolte le conseguenze dell’incapacità dell’ordinamento di affrontare le crisi industriali con strumenti più incisivi di politica attiva del lavoro”.

Diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni dei ricercatori universitari: ne parla l’avv. Sergio Passerini sul Quotidiano Eutekne

Sul Quotidiano Eutekne di sabato 17 dicembre 2022 l’avv. Sergio Passerini interviene sul disegno di legge di recente approvato dal Consiglio dei Ministri di riforma del Codice della Proprietà Industriale, e in particolare sulla ipotizzata modifica della disciplina dei diritti derivanti dalle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli altri enti pubblici di ricerca, con il superamento del cosiddetto “Professor’s Privilege”.

La versione integrale dell’articolo è consultabile on line sulla rivista La Consulenza del Lavoro di Eutekne; per maggiori informazioni: www.eutekne.it/sile.

Come  riferisce il Comunicato Stampa emesso da Palazzo Chigi il 1° dicembre, “il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, ha approvato un disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.
Gli obiettivi sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale; la semplificazione amministrativa; la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

Con il provvedimento, tra l’altro:
– si introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
– si riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali;
– si stabilisce che i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva;
– si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e se ne accelera la procedura;
– si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
– si sopprime l’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio;
– si prevede il ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela;
– si riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
– si prevede che la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

Profili giuslavoristici della cessione d’azienda in crisi, ne parla l’avv. Guglielmo Burragato

L’Ordine degli avvocati di Verona e l’Associazione Veronese Avvocati Giuslavoristi dedicano una giornata di studi al Nuovo Codice della Crisi d’Impresa, definitivamente entrato in vigore il 15 luglio 2022, con un evento formativo accreditato dal medesimo ordine.

Tra i relatori, il senior partner Guglielmo Burragato parla in particolare dei profili giuslavoristici della cessione dell’azienda in crisi. Nella sua lunga esperienza, ha infatti assistito società clienti per tutti gli aspetti afferenti al diritto del lavoro in operazioni di cessione anche complesse.

Nel corso della giornata di studi, le novità della normativa sull’insolvenza dell’impresa vengono analizzate dai diversi punti di vista degli avvocati, della magistratura e dei consulenti del lavoro.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è contenuto nella Parte I del decreto legislativo n. 14 del
2019, emanato in attuazione della delega conferita al Governo al termine della XVII legislatura dalla legge n. 155 del 2017.  È stato successivamente emendato dal d.lgs. n. 147 del 2020, che ha apportato limitate modifiche di natura sostanziale, recando principalmente interventi integrativi e correttivi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 14; più incisivo è stato l’intervento compiuto dal d.lgs. n. 83 del 2022, che ha sostituito l’intero Titolo II ed ha apportato significative modifiche anche ad altri titoli del Codice.
Il Codice è entrato in vigore nella sua stesura definitiva il 15 luglio 2022; risulta composto da 374 articoli
suddivisi in 10 Titoli.

Con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, vengono introdotte nuove disposizioni volte ad
armonizzare la disciplina dell’insolvenza con quella vigente in tema di diritto del lavoro.

Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l’espresso
riconoscimento (effettuato dall’art. 3 della legge delega) dell’istituto del gruppo d’imprese il cui presupposto fondamentale è l’effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre.

La nuova disciplina dettata dal Codice prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell’impresa per l’accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi, applicabile in caso di gruppo di imprese, di cui è data specifica definizione. Tale procedura comprende: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui agli artt. 57 e ss), ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il programma dell’evento è disponibile qui.