In presenza di strutture aziendali complesse la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti, solo se sono il frutto di occasionali disfunzioni. Diversamente opinando, verrebbe violato il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia.
L’avvocato Laura Panciroli, Partner di Studio, commenta su Ambiente&Sicurezza la sentenza n. 17106 del 14 marzo 2024, Cassazione – Sezione IV penale, che ha riportato l’attenzione sul tema della delega di funzioni, spostando il focus sulla struttura aziendale di riferimento più che sulla perfezione tecnica e formale della delega stessa.