«Patto di prolungamento del preavviso: conseguenze in caso di dimissioni», questo il titolo dell’articolo,
a firma dell’avvocato Alessandro Marchese, associate dello studio Ichino Brugnatelli e Associati, pubblicato il 16 maggio su QuotidianoPiù, rivista giuridica curata dall’editore Giuffrè Francis Lefebvre.
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L’approfondimento prende le mosse da una sentenza, emessa dal Tribunale di Udine il 7 febbraio 2023 che ha ricostruito la natura ed analizzato gli elementi principali del patto di prolungamento del preavviso.
Tra questi elementi spicca la clausola ricorrente che prevede penali in caso di non osservanza del preavviso concordato per il licenziamento del lavoratore.
Nel caso in esame il lavoratore, dopo aver pattuito un prolungamento del preavviso, lo ha interrotto. Il datore di lavoro, peraltro aveva versato un importo a compensazione del prolungamento.
La sentenza del Tribunale di Udine, sezione del Lavoro ha esaminato:
Il Tribunale ha, in estrema sintesi, rigettato la richiesta di risoluzione per inadempimento relativa al mancato versamento dell’ultima parte di corrispettivo del patto e all’avvenuta compensazione con i crediti del lavoratore.
Il giudicante ha confermato la piena legittimità del patto di prolungamento del preavviso che emerge anche dalla fonte normativa costituita dal Contratto Collettivo Nazionale del settore Credito (il datore di lavoro è una banca), che all’art. 79 si esprime come segue: «le dimissioni devono essere presentate per iscritto con il preavviso di 1 mese, salvo diverso termine concordato».
La pattuizione è dunque una espressione legittima della libertà negoziale delle parti e ha una vita accessoria e distinta da quella del contratto di lavoro. Come tale, esige una piena comprensione degli obblighi che vengono assunti da parte del lavoratore.
La prassi però conferma che spesso questo aspetto viene sottovalutato dal lavoratore al momento della sottoscrizione della clausola, probabilmente di fronte alla convenienza economica, con le inevitabili conseguenze.