Durante una lunga, e a tratti aspra, trattativa sindacale può il datore di lavoro comunicare direttamente ai lavoratori il contenuto delle proposte aziendali oppure si tratta di una violazione della libertà sindacale e una lesione dell’immagine dei soggetti collettivi?
Secondo l’organizzazione sindacale che ha promosso il Ricorso ex art. 28 S.L. il comportamento del datore di lavoro che, per cinque volte nel giro di pochi mesi, abbia affisso delle comunicazioni dirette ai dipendenti, in cui precisava il contenuto delle proprie posizioni negoziali, doveva essere ritenuto condotta antisindacale perché interferiva sulla formazione della volontà dell’assemblea dei lavoratori.
Secondo la Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, una volta accertato che i comunicati non avevano contenuti illeciti (i.e.: diffamatori, ingiuriosi o comunque irrispettosi del ruolo della controparte), il solo fatto che il datore di lavoro abbia voluto informare i propri dipendenti della posizione aziendale su argomenti oggetto di trattativa sindacale non può essere considerato un contegno oggettivamente idoneo a ledere le prerogative sindacali.
Link al decreto reso in una vertenza curata dal Partner Franco Tofacchi: DecretoTribBo2025