Il 3 maggio scorso, l’avvocato Carlo Fossati ha partecipato come main speaker alla tavola rotonda della 7a edizione
dell’HR Forum sul tema dello smart working.
L’evento, dal titolo «Il lavoro che verrà, ripartire dal futuro» è stato organizzato dal gruppo Le Fonti a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano
L’avvocato Fossati, senior partner dello studio Ichino Brugnatelli, è stato coinvolto come esperto di diritto del lavoro nel dibattito cui hanno partecipato anche il dott. Massimiliano Santamaria, HR Manager di Inovation e la dott.ssa Elisabeth Camerini, direttrice Risorse Umane di BayWa r.e. Progetti.
La tavola rotonda su «Smart Working, un orizzonte in continuo movimento che deve essere normato», è stata realizzata con la formula del talk show. A questo link è possibile seguire il video integrale.
Il tema è stato affrontato a partire dal vero punto di partenza del fenomeno dello smart working o lavoro agile, che risale a qualche anno prima della crisi pandemica da Covid-19.
L’analisi è partita dalla difficoltà di misurare il fenomeno e far discendere delle metriche a quella di inquadrare lo smart working dal punto di vista giuridico e della sociologia del lavoro.
Lo smart working dovrebbe essere considerato nella sua ampiezza, come contratto che consente al lavoratore di offrire la prestazione per obiettivi, con flessibilità di orari e di sede.
Questo concetto è ben diverso da quelo di remote working, che invece va contrapposto alla prestazione più tradizionale del lavoro on site, cioé presso la sede del datore di lavoro.
Le ricerche dimostrano che questa forma di lavoro, sostanzialmente a distanza, nel lungo periodo è più alienante e non dà vantaggi né al lavoratore né al datore di lavoro perchè non consente una gestione relativamente flessibile del lavoro.
La tavola rotonda ha affrontato il tema della assenza di una normativa adeguata alle diverse forme di lavoro rese possibili dalla telecomunicazione.
La definizione della prima legge sul «lavoro agile» risale al 2017 e si basa sostanzialmente sull’aspetto geografico del lavoro. L’avvocato Carlo Fossati nel suo intervento ha rimarcato la necessità di rivedere l’intero corpus iuris del diritto del lavoro per attualizzarne la portata.
I paradigmi fondanti del sistema giuslavoristico sono ancorati alla contrapposizione tra lavoro autonomo e subordinato. La nostra legislazione risale al 1942, un tempo assai remoto dal punto di vista dei cambiamenti sociali, economici e giuridici. Per poter gettare le basi di una normativa che abbia una qualche efficacia anche per il lavoro agile bisogna superare questa contrapposizione.