Pay Transparency. L’attuazione della Direttiva UE in Italia

Lo Studio Ichino Brugnatelli e Associati ha promosso, presso la Fondazione Eni Enrico Mattei, una tavola rotonda dedicata alla Pay Transparency e all’attuazione della Direttiva UE in Italia.

L’incontro, rivolto alle aziende clienti, è stato pensato come momento di confronto tra professionisti del settore sui principali cambiamenti introdotti dalla nuova disciplina sulla trasparenza retributiva e sul loro impatto su politiche HR, criteri retributivi, sistemi di valutazione e governance interna delle imprese.

Alla tavola rotonda sono intervenuti Margherita Covi, Partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati, Luca Solari, Professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Milano, Massimo Pallini, Partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati e Professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Milano, Emanuela Teatini, Organization and HR Director di Veolia Italia, Alessandro Premoli, Head of People, Culture & Organization di Autogrill, e Vincenzo Di Marco, Vicepresidente AIDP Lombardia.

Dalla parità retributiva alla trasparenza dei processi

La Direttiva (UE) 2023/970 nasce con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.lgs. 7 maggio 2026, n. 96, entrato in vigore il 7 giugno 2026.

La nuova disciplina segna un passaggio rilevante: il tema della parità retributiva non viene più affrontato solo nella prospettiva della repressione ex post di eventuali discriminazioni, ma attraverso strumenti di verificabilità, tracciabilità e controllo dei processi che determinano le scelte retributive.

Per le aziende, questo significa interrogarsi non soltanto sui livelli salariali, ma anche sui criteri con cui vengono definite le retribuzioni, sulle modalità di progressione economica, sui sistemi di classificazione delle posizioni e sulla capacità di documentare le scelte adottate.

I principali obblighi per le imprese

La nuova disciplina introduce obblighi che riguardano diverse fasi del rapporto di lavoro.

Già nella fase di selezione, i candidati dovranno ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva prevista per la posizione. Al tempo stesso, viene vietato al datore di lavoro di acquisire informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro.

Durante il rapporto, i lavoratori avranno diritto a conoscere i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica. Potranno inoltre richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Per le aziende di maggiori dimensioni sono previsti anche obblighi di reporting sul divario retributivo di genere, con scadenze differenziate in base al numero dei dipendenti. In presenza di un divario pari o superiore al 5%, non giustificato da criteri oggettivi e neutri rispetto al genere e non corretto entro i termini previsti, potrà essere richiesta una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori.

Il nodo del “lavoro di pari valore”

Uno dei profili più delicati riguarda la nozione di lavoro di pari valore, centrale ai fini dell’applicazione della nuova disciplina.

Il D.lgs. n. 96/2026 richiama criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, che tengono conto, tra gli altri elementi, delle competenze, delle responsabilità, delle condizioni di lavoro e di ogni altro fattore pertinente alla posizione.

In questo quadro, la contrattazione collettiva assume un ruolo importante: i sistemi di classificazione e inquadramento previsti dai CCNL rappresentano un riferimento significativo per la comparazione tra posizioni. Tuttavia, come emerso nel corso dell’incontro, la classificazione contrattuale non esaurisce il tema. La valutazione dovrà confrontarsi con l’effettività delle mansioni svolte e con la concreta comparabilità delle posizioni, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Per le imprese, ciò comporta la necessità di verificare la coerenza tra inquadramenti, job architecture, criteri di progressione e sistemi di valutazione interni.

Non solo compliance: una leva di people strategy

La Pay Transparency non può essere letta soltanto come un nuovo adempimento normativo. La trasparenza retributiva incide direttamente sulla relazione tra azienda e lavoratori, sulla fiducia interna, sull’engagement e sulla capacità dell’organizzazione di attrarre e trattenere talenti.

Un approccio meramente reattivo, limitato al rispetto delle scadenze, rischia di lasciare l’azienda esposta a criticità organizzative, comunicative e reputazionali. Al contrario, un approccio proattivo consente di conoscere per tempo la propria struttura retributiva, individuare eventuali gap, comprenderne le cause e definire azioni correttive sostenibili.

In questa prospettiva, il pay audit assume un ruolo centrale: non come mero adempimento formale, ma come strumento per leggere la struttura retributiva dell’organizzazione, classificare correttamente le posizioni, analizzare i differenziali non giustificati da criteri oggettivi e costruire una narrativa interna coerente.

Un ruolo decisivo sarà svolto anche dai manager, chiamati a gestire conversazioni sempre più aperte sui criteri retributivi, sulle possibilità di crescita e sulle ragioni delle differenze di trattamento. La trasparenza, senza preparazione e senza strumenti adeguati, può generare confusione; se governata correttamente, può invece diventare un fattore di chiarezza e responsabilizzazione.

Prepararsi per tempo

La nuova disciplina sulla trasparenza retributiva richiede alle aziende un lavoro preventivo su dati, processi, sistemi di valutazione e comunicazione interna.

Prepararsi alla Pay Transparency significa conoscere i nuovi obblighi, ma anche costruire processi più chiari, documentabili e coerenti. Significa interrogarsi sui criteri con cui vengono prese le decisioni retributive, sulla loro neutralità rispetto al genere e sulla capacità dell’organizzazione di renderle comprensibili e verificabili.

Materiali di approfondimento

In allegato all’articolo sono disponibili i materiali utilizzati nel corso dell’incontro:

“Pay Transparency. L’attuazione della Direttiva UE in Italia.” a cura dell’Avv. Margherita Covi, Partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati; 

“Trasparenza retributiva. Da obbligo normativo a leva di People Strategy” a cura del Prof. Luca Solari, Professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Milano; 

“L’oscura definizione del lavoro di pari valore nel D.Lgs. n. 96/2026: funzione e limiti della contrattazione collettiva e dei sistemi di certificazione”, a cura del Prof. Massimo Pallini, partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati e Professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Milano.

 

Il Partner di Studio Carlo Fossati relatore per l’Ordine degli avvocati di Milano, Commissione Lavoro il 16/02/2026

Lunedì 16 febbraio 2026 nel Salone Valente – Palazzina Anmig in via San Barnaba  29 a Milano, l’Avv. Carlo Fossati sarà tra i relatori dell’incontro “COME GESTIRE IL PROCESSO DEL LAVORO ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA” soffermandosi in particolare su La redazione del ricorso: L’esposizione dei fatti rilevanti e dei principi di diritto applicabili – Le istanze istruttorie, la precisazione delle conclusioni

 

Link alla Locandina Convegno 16.02.2026

Alla ricerca dell’ autorità salariale – Intervento del Prof. Ichino all’ ODCEC di Milano

Si è svolto il 20 marzo scorso, presso la sede del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, il convegno sul tema de La giusta retribuzione, introdotto da una relazione del prof. Pietro Ichino: rendiamo disponibili  le slides in formato PDF di cui il Relatore si è avvalso per la presentazione (disponibile su richiesta anche il formato Power Point, al fine di consentirne la lettura con le animazioni).
Slides del convegno: Milano ODCEC 20III25

Scienze Politiche UNIMI – Convegno Diritto del Lavoro

22 gennaio 2025: Convegno all’Università degli Studi di Milano sul tema “Interrogativi e bilanci su mezzo secolo di Diritto del Lavoro”

L’incontro si terrà il dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Via Conservatorio 7. L’ingresso sarà libero.

Sarà un’occasione per riflettere su luci e ombre dell’evoluzione della materia giuslavoristiche nei decenni passati, in dialogo con Pietro Ichino, autore del libro Mezzo secolo di Diritto del Lavoro (Adapt University Press, 2024, pp. 528) e con i giuslavoristi Maria Teresa Carinci, Franco Scarpelli, Mariella Magnani e Michele Tiraboschi.

Le conclusioni saranno tratte dal Prof. Avv. Massimo Pallini.

Link alla locandina del convegno: Convegno 22-01-2025

Articolo del Partner Sergio Passerini sulla rivista “La consulenza del Lavoro”

Sul numero 77 di dicembre 2024 della rivista “La consulenza del Lavoro” di Eutekne, l’Avv. Sergio Passerini affronta il tema delle responsabilità nel controllo della filiera produttiva soffermandosi sull’evoluzione giuridica di quei fattori in passato considerati solo buone prassi, e ora divenuti invece obblighi giuridici, non solo per le grandi aziende, ma anche per le piccole e medie imprese.

 

Qui un estratto dell’articolo: ResponsabilitàControlloFiliera

 

 

La disciplina del Whistleblowing – Risvolti giuslavoristici, penalistici e di protezione dei dati

Lo Studio Ichino Brugnatelli e Associati pubblica con Giuffré Francis Lefevbre un manuale professionale completo sul Whistleblowing, rivolto principalmente alle esigenze aziendali, un valido ausilio per chiunque voglia sapere come gestire le segnalazioni di irregolarità, proteggendo chi le fa. Una guida che tocca tutti i profili della nuova disciplina, giuslavoristico, pubblico e privato, penale e di protezione dei dati personali con uno sguardo specifico alle più opportune soluzioni applicative.

Un bel lavoro di squadra, nato dalla collaborazione dei curatori Luca Daffra, Carlo Fossati, Massimo Pallini, Laura Panciroli e Franco Tofacchi, con gli esperti Francesca Manassero, Giada Bocellari e Riccardo Fratini.

Corriere della Sera – Intervista a Pietro Ichino sulla proposta di un salario minimo “metropolitano”

Pubblicata su Il Corriere della sera l’intervista al Prof. Pietro Ichino in cui si evidenzia come, nella crisi attuale del sistema di determinazione degli standard retributivi, può svolgere una funzione positiva la proposta a parti sociali e istituzioni di un parametro per un salario minimo adeguato alle caratteristiche dell’area metropolitana dove il costo della vita è più alto rispetto al resto del Paese.

https://milano.corriere.it/notizie/economia/24_ottobre_27/carovita-a-milano-pietro-ichino-

 

Pietro Ichino – Mezzo secolo di diritto del lavoro

In libreria dal 31 ottobre il nuovo libro di Pietro Ichino Mezzo secolo di diritto del lavoro.

Il volume contiene una selezione di 15 suoi scritti pubblicati nell’arco degli ultimi 50 anni, scelti tra quelli che un gruppo di giuslavoristi della nuova generazione ritiene abbiano influito maggiormente sull’evoluzione del diritto del lavoro.

Il contenuto di ciascuno dei 15 scritti viene discusso e attualizzato in relazione al dibattito odierno in altrettante interviste all’Autore condotte dai colleghi più giovani, che sono anche l’occasione per raccontare circostanze e retroscena politico-accademici inediti e poco conosciuti del contesto in cui quegli scritti nacquero; ma anche per verificarne la “tenuta” nel tempo, in un dialogo tra generazioni diverse.

Link: Pietro Ichino – Mezzo secolo di diritto del lavoro

Impresa familiare nelle coppie conviventi di fatto – Gli Avvocati Luca Daffra e Marco Marzano su My Solution

La normativa sull’impresa familiare ha carattere residuale e ha lo scopo di evitare l’attrazione nel lavoro gratuito della prestazione stabilmente resa dal soggetto legato all’imprenditore individuale da affectio maritalis: su queste basi, con , la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina introdotta ad hoc dalla Legge Cirinnà per l’attività resa dal “convivente di fatto” nell’impresa del convivente ( c.c.) in quanto peggiorativa rispetto a quella prevista dall’  e, allo stesso tempo, ha riconosciuto come il convivente more uxorio debba essere incluso nel novero dei “famigliari” di cui al comma terzo della disposizione citata.

Il Partner di Studio Luca Daffra e l’Avvocato Marco Marzano affrontano su My Solution-Lavoro il tema dell’impresa familiare nelle coppie conviventi di fatto.

http://wwwb.mysolution.it:82/fisco/public/limpresa-familiare-nelle-coppie-conviventi-di-fatto/

 

Intervista a Pietro Ichino sul mercato del tempo
di lavoro

A quasi quarant’anni dal riconoscimento del part-time nel nostro ordinamento, un dialogo sul ritardo della disciplina italiana della materia  e sulle condizioni necessarie affinché in questo campo si realizzino le condizioni necessarie per un pieno ed effettivamente libero dispiegamento dell’autonomia negoziale individuale

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Intervista al prof. Pietro Ichino a cura di Francesco Alifano, ricercatore della Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro, ADAPT, Università degli Studi di Siena – In argomento v. anche, sul sito personale del prof. Ichino,
Il mercato del tempo di lavoro, capitolo IV del libro Il lavoro e il mercato (Mondadori, 1996) – L’intervista, anticipata nel numero di novembre 2023 sul Bollettino Adapt, è parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei suoi scritti pubblicati nell’arco degli ultimi 50 anni; questa prima prende spunto dal suo articolo Verso una nuova concezione e struttura della disciplina del tempo di lavoro, RIDL, 1985, I, pp. 241-269 Continue reading “Intervista a Pietro Ichino sul mercato del tempo
di lavoro”

Matteo Motroni tra gli autori del Commentario al CCNL Chimici farmaceutici industria

È in uscita, edito da Key Editore Milano, il Commentario al Contratto Collettivo Nazionale dei chimici, farmaceutici e industria, nella Collana dei Contratti Collettivi Commentati diretta da Pasquale Dui.

L’opera è frutto collettivo del lavoro di più autori, giuslavoristi esperti. Espone tutti gli aspetti normati dal Contratto e ne approfondisce le ricadute pratiche e giuridiche.

L’avvocato Matteo Motroni, Salary Partner dello Studio,  ha curato il commento ai primi tre articoli del CCNL, segnatamente:

  • Art. 1 Assunzione
  • Art. 2 Periodo di prova
  • Art. 3  Tipologie del rapporto di lavoro

 

Il contenuto del commentario al contratto collettivo dei chimici farmaceutici

L’avv. Matteo Motroni commenta gli aspetti collegati alla forma, sottolineando quali siano le condizioni e gli elementi essenziali del contratto di lavoro. Indica poi i contenuti che devono essere presenti nella lettera di assunzione e gli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro; le informazioni che possono essere legittimamente acquisite dal datore di lavoro in sede pre-assuntiva. Collegata a questa fase è la problematica del “certificato penale”. 

Sul periodo di prova, l’attenzione dell’avvocato Motroni si concentra su forma, contenuto e causa del patto di prova.  Tratta dell’estensione della prova, del licenziamento in caso di mancato superamento della prova e della durata del patto di prova nei contratti a tempo determinato. Sono illustrati altresì il contratto di apprendistato professionalizzante, il  contratto a tempo determinato, la somministrazione di lavoro e infine il rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Il  CCNL 13 giugno 2022 per gli addetti all’industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, tra Federchimica Farmindustria e Filctem-Cgil Femca-Cisl Uiltec-Uil Ugl-Chimici Failc-Confail Fialc-Cisa  si snoda in 17 capitoli ed è attualizzato e coordinato per il settore Chimici Farmaceutici (Industria) da valere per il periodo 1 gennaio 2016 – 30 giugno 2025. 

Nelle premesse al contratto si afferma come il sistema chimico-farmaceutico, strategico nel periodo post-pandemia, voglia confermare di essere un sistema di Relazioni Industriali moderno, partecipativo ed efficace, caratterizzato da senso di responsabilità, credibilità reciproca e proattività nella ricerca di soluzioni negoziali utili per il settore e coerenti con i condivisi indirizzi confederali. 

 

«Ottimizzare il potenziale umano delle imprese», evento al Festival del Lavoro di Bologna

Venerdì 30 giugno 2023 dalle ore 16 alle 17  l’avvocato Evangelista Basile, Senior partner dello Studio legale Ichino Brugnatelli e Associati, interviene all’evento formativo dal titolo «Ottimizzare il potenziale umano delle imprese, dalle strategie di ricerca, selezione e gestione del personale fino allo sviluppo continuo delle competenze» a Bologna, nell’ambito del Festival del Lavoro organizzato da Conflavoro.

L’avvocato Basile, esperto giuslavorista si confronterà con il presidente nazionale di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco, con la moderazione della giornalista Francesca Cantini.

Il Festival si propone di portare al centro del dibattito il tema del futuro del lavoro nelle sue diverse declinazioni.

«Competenze e innovazione, il futuro del lavoro», sarà il tema centrale dell’evento di Bologna.

La ricerca e i dibattiti ruoteranno intorno alle leve su cui deve e dovrà basarsi il cambiamento del Sistema Lavoro:

  • le competenze da acquisire
  • l’aggiornamento
  • l’innovazione
  • la digitalizzazione
  • la specializzazione.

Questi temi assumono sempre maggior centralità nelle dinamiche di sviluppo aziendale e nei percorsi formativi dei lavoratori ai quali va proposto un concetto di innovazione come chiave di lettura del futuro che passa, da processi di digitalizzazione sempre più spinta alle nuove professioni specializzate fino all’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale.

Questo il link per iscriversi all’evento

 

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L’avvocato Evangelista Basile, si occupa di consulenza e contenzioso, prevalentemente in materia di diritto del lavoro e sindacale, in misura minore in materia di diritto civile.

È docente di diversi Master organizzati dall’ODCEC (Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili), IPSOA, Euroconference, AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) e prende parte in qualità di relatore, a numerosi convegni, corsi e conferenze.

Collabora con la “Rivista italiana di diritto del lavoro” e con i periodici specializzati in ambito giuslavoristico, quali “Il Giurista” e “La Circolare”.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2004 e Cassazionista dal 2016, collabora con Ichino Brugnatelli e Associati dal 2001.

 

Intelligenza artificiale e diritto del lavoro, ne parla l’avv. Carlo Fossati con HR Link

Per HR Link, il giornale online dedicato ai professionisti delle risorse umane, il Senior Partner Carlo Fossati risponde a importanti domande su un tema dibattuto: la regolamentazione dello sviluppo e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Lo scenario prospettato dall’Intelligenza Artificiale è davvero apocalittico?

Va intanto premesso che le risposte che possiamo dare oggi devono essere soppesate in relazione alla rapida evoluzione delle tecnologie. Detto questo, a mio avviso lo scenario è in effetti potenzialmente apocalittico, tanto che confido nel fatto che si prendano al più presto precauzioni per regolamentarlo. Si dovrebbe superare prima di tutto l’illusione che l’intelligenza artificiale potrà avere un impatto qualitativo simile a quello delle precedenti rivoluzioni industriali. Non si tratterà, a mio avviso, di qualcosa che, in ultima analisi, aiuterà semplicemente a produrre in modo più efficiente e più veloce, portando via soltanto qualche professionalità meno qualificata. Le caratteristiche dell’intelligenza artificiale, già per quello che si può vedere oggi, non sono tarate su una logica di supporto alle attività umane, ma di sostituzione intellettuale, che rende superflue per prime proprio le attività umane più qualificate e più creative. Si dovrebbe quindi mettere da parte anche lo scenario utopistico-idilliaco di chi pensa all’Intelligenza Artificiale come a uno strumento che ci libererà definitivamente dal lavoro e ci darà il tempo per dedicarci all’ozio creativo. Nell’ipotesi che si riescano a correggere quegli errori che per il momento rendono la supervisione umana imprescindibile, ci incamminiamo verso uno scenario in cui le attività lavorative che resteranno riservate all’uomo saranno quelle meno qualificanti.

Qual è oggi e quale sarà dunque in prospettiva l’impatto dell’IA sui modelli organizzativi delle aziende?

Non c’è dubbio che occorra un ripensamento etico che obblighi chi sta investendo miliardi di dollari su questo tipo di tecnologia a governare il processo, altrimenti si va in una direzione potenzialmente pericolosissima. Per loro stessa ammissione, chi studia questi fenomeni dal punto di vista tecnologico non ha ben chiaro come l’IA si possa sviluppare sui diversi percorsi di apprendimento. Significa in estrema sintesi che si costruisce una macchina che non si sarà in grado di governare. A quel punto non ci sarà regolamentazione del diritto del lavoro che regga. Elon Musk ha parlato del concetto vago di un reddito universale per chi non avrà più un lavoro a causa dell’IA, ma forse non ci si rende conto della portata sociale di una affermazione di questo tipo, ancor peggio della distopia di Orwell, dovremmo fermarci molto prima.

Qual è la “sfida” dal punto di vista del diritto del lavoro e quali interventi sono necessari?

Il tema è complesso e di fronte a una rivoluzione tecnologica della portata dell’IA si dovrebbe avere il coraggio di ripensare il diritto del lavoro dalle fondamenta, a partire dal concetto di flessibilità, da non intendere più soltanto nella logica del licenziamento facile.

Si è spesso sentito parlare del Jobs Act del 2015 come di uno strumento di riforma in tal senso, e per alcuni aspetti è stato così, ma per altri era all’opposto. Si pensi per esempio all’introduzione della collaborazione etero-organizzata, cioè di un lavoro autonomo organizzato però dall’azienda per quanto attiene i tempi e il luogo della prestazione, al quale necessariamente ineriscono tutte le norme sul lavoro subordinato. La realtà è che a essere arcaico è proprio il concetto stesso di antiteticità tra lavoro subordinato – ossia il dipendente che mette a disposizione le sue energie lavorative per un determinato tempo – e lavoro autonomo – il collaboratore che è libero di organizzare il lavoro come vuole, ma risponde dei risultati.

Questa contrapposizione risale agli articoli 2094 e 2222 del 1942 del Codice civile ed è superata nei fatti già da anni. Noi giuslavoristi siamo obbligati a fare “salti mortali” per cercare di adattare questi paradigmi al lavoro di oggi. Ne è un esempio lo smart working, che di fatto impone che le prestazioni siano misurate per obiettivi e controllate tecnologicamente da remoto, qualcosa che il nostro ordinamento giuridico ancora non prevede o comunque ostacola fortemente.

Per questo dobbiamo pensare a costruire un paradigma del lavoro nuovo, è l’infrastruttura giuridica che deve diventare davvero flessibile, per potersi adattare a modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative che con l’impatto dell’IA saranno necessariamente molto diverse.

Quali sono i rischi per i lavoratori?

I rischi per i lavoratori sono potenzialmente enormi ed è proprio per questo che il processo va governato. È chiaro che il primo rischio sia la sostituzione del lavoro professionalmente qualificato, ma il tema è complesso.

Da un lato, si dovrebbe prendere in considerazione la flessibilizzazione estrema di cui ho parlato e, dall’altro, c’è la necessità di garantire e tutelare le fasce più deboli. Oggi abbiamo già una situazione di evidente scollamento tra chi usufruisce in pieno di tutele, come i dipendenti di grandi aziende con contratto a tempo indeterminato ante-2015, e chi ne avrebbe invece più bisogno, come i collaboratori occasionali che tecnicamente sono lavoratori autonomi e di tutele – paradossalmente – ne hanno pochissime.

Questa discrasia andrebbe corretta così come bisognerà pensare anche alla modulabilità delle tutele, adattando l’ordinamento giuridico a una situazione socio-economica nuova e infinitamente più sfaccettata.

La storia del nostro diritto del lavoro è ricca di spunti in questo senso, esistono capisaldi in materia che già negli anni 70 e 80 parlavano di subordinazione come concetto socio-economico prima ancora che giuridico. Infine, nel mondo del lavoro che verrà, sarà sempre più decisiva la capacità dell’Italia di attrarre gli investitori stranieri e di parlare un linguaggio facilmente compatibile con le loro logiche di investimento. La flessibilità legata al tema del licenziamento, in un mercato del lavoro che funziona bene, diventa un tema di indemnification adeguata. Dobbiamo finalmente liberarci degli strumenti che rendono incerto il costo del disinvestimento, non per far risparmiare le aziende a danno dei lavoratori (chi investe in Europa continentale sa bene che licenziare gli costerà caro e lo accetta), ma nell’ottica di poter quantificare in anticipo e con certezza, in caso di licenziamento, il costo che l’azienda dovrà affrontare nel worst-case scenario: l’incertezza è il nostro vero gap di competitività rispetto ad altri paesi simili al nostro, e non possiamo più permettercela, a maggior ragione ove si consideri che, nei fatti, la reintegra già oggi non viene quasi mai applicata.

La profilazione dell’interessato: inquadramento e criticità, seminario online dell’Ordine degli Avvocati di Roma con Andrea Musti

Il 20 giugno 2023, dalle 14 alle 16, l’avvocato Andrea Musti, senior associate di Ichino Brugnatelli e Associati a Roma, partecipa in qualità di relatore, al convegno in diretta streaming dal titolo: «La profilazione dell’interessato: inquadramento e criticità» in tema di rapporti tra profilazione e lavoro.

L’avvocato Andrea Musti, in quanto componente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale in seno all’Ordine degli Avvocati di Roma, interviene su: «Profilazione e trattamento dei dati dei lavoratori. La nota dell’INL del 14 aprile 2023 in tema di videosorveglianza».

Il programma dell’evento

Il programma completo è disponibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma e prevede:

  • Saluti dell’avvocato Paolo Nesta
    Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Introduzione dell’avvocata Cristina Tamburro
     consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Responsabile della Commissione «Dati personali, sicurezza e diritto digitale»;
  • Moderazione dell’avvocato Eugenio Cipolla
    Componente della Commissione «Dati personali, sicurezza e diritto digitale».

Relazioni

  • Profilazione: criticità
    Ingegner Giuseppe D’Acquisto, Funzionario direttiva Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  • Profilazione e trattamento dei dati dei lavoratori. La nota dell’INL del 14 aprile 2023 in tema di videosorveglianza
    Avvocato Andrea Musti, in quanto componente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Profilazione e marketing sul web
    Avvocato Mario Valentini,
  • omponente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • La profilazione dei soggetti vulnerabili
    Avvocata Rosa De Caria,
  • omponente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Profilazione e rischi correlati
    Avvocata Elena Iembo,
  • omponente Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  • Conclusioni
    Avvocata Carla Canale, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Responsabile della Commissione Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La registrazione del convegno online è ora disponibile in versione video.

Agli iscritti all’Ordine degli avvocati di Roma, collegati tramite la piattaforma YouTube sono riconosciuti 3 crediti formativi secondo il regolamento per la Formazione a Distanza.

 

Intelligenza artificiale, una sfida per il lavoro? L’analisi di Pietro Ichino tra presente e futuro

Pietro Ichino sulla Gazzetta di Parma, l’Adige e Alto Adige del 18 giugno ritorna sull’argomento della sfida che l’intelligenza artificiale presenta nei confronti del lavoro umano. “Dalla rivoluzione industriale in poi, nonostante che il progresso tecnico continuo si sia inghiottito via via molte generazioni di mestieri, in tutto il mondo la forza-lavoro occupata ha fatto registrare una netta cresciuta. Per limitarci al dato italiano, nell’ultimo quarantennio – nel quale, pure, il ritmo dell’evoluzione tecnologica è stato molto più sostenuto che nei due secoli precedenti – la forza-lavoro è aumentata dai 19 milioni del 1977 ai 23 di oggi.

Accadrà così anche con il diffondersi delle applicazioni dell’intelligenza artificiale: esse faranno sparire diversi mestieri, anche ad alta qualificazione; ma quella perdita sarà più che compensata dall’aumento delle possibilità del lavoro umano – che sempre più potrà essere svolto a distanza – in campi sconfinati“. “Il problema è – aggiunge però Ichino – che nessuno ci garantisce che il lavoro nuovo si dislocherà negli stessi luoghi dove è sparito il vecchio: dove esso si dislocherà dipende dalla capacità di ciascun Paese e di ciascuna zona di  attrezzarsi con i servizi necessari di orientamento scolastico e professionale, nonché di formazione professionale specificamente mirata a ciò che il tessuto produttivo chiede”.

Pietro Ichino ha trattato questo tema in più occasioni e per diverse audience negli ultimi cinque anni. In particolare, ne ha parlato agli allievi delle classi seconde e terze della Scuola Media Goffredo Mameli di Milano l’8 febbraio 2022, nella lezione su  Che cosa ci attende nel mercato del lavoro del prossimo futuro, e ancor prima nella giornata di studio giornata di studio promossa presso l’Università di Bergamo dalla Fondazione Zaninoni l’8 novembre 2018.

Tutto il materiale in argomento è disponibile sul sito www.pietroichino.it , in particolare  la presentazione  utilizzata per  il seminario all’Università di Bergamo e la videoregistrazione realizzata e messa in onda da Radio Radicale.

 

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Decreto Lavoro e controlli automatizzati: nuovi obblighi del datore di lavoro

Il Decreto Lavoro è intervenuto sulla disciplina dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, chiarendo in particolare che l’obbligo di informativa deve ritenersi esteso ai soli sistemi integralmente automatizzati.
La disciplina lavoristica sembra essersi così allineata alle indicazioni del GDPR.

Il salary partner Matteo Motroni, dello studio Ichino Brugnatelli e Associati lo commenta per Quotidiano Più di Giuffrè 

Dal Decreto Trasparenza al Decreto Lavoro.  Il DL 48/2023 ha inciso anche sulla disciplina degli obblighi informativi gravanti sui datori di lavoro. In particolare ha indicato  gli ambiti interessati da sistemi automatizzati che fanno sorgere l’obbligo di informativa gravante sul datore di lavoro. Ad esempio, laddove i sistemi decisionali automatizzati o di monitoraggio impattino sull’assunzione del personale; sulla gestione e cessazione del rapporto; sull’assegnazione di compiti e mansioni o sul conferimento di specifici incarichi lavorativi; sulla valutazione della performance o sull’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il testo integrale dell’articolo è disponibile nella sezione lavoro di Quotidiano Più, la soluzione online offerta da Giuffrè Francis Lefebvre che mette a disposizione di operatori, aziende e professionisti notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.

Le mansioni del sostituto nel contratto a termine di sostituzione per maternità

La sentenza 13 giugno 2023 del Tribunale di Novara si è pronunciata sull’inquadramento delle mansioni del sostituto in un contratto a termine per sostituzione per maternità.

L’avvocato Alessandro Marchese, associate di Ichino Brugnatelli e associati l’ha commentata per Quotidiano Più di Giuffrè.

La vicenda oggetto del giudizio deciso dal Tribunale di Novara

Un lavoratore assunto a tempo determinato, successivamente alla cessazione del rapporto per intervenuta scadenza, ha convenuto in giudizio l’azienda sostenendo che la sua assunzione fosse avvenuta per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità e che per tale ragione egli avrebbe avuto diritto al riconoscimento del medesimo inquadramento contrattuale applicato alla lavoratrice sostituita perché avrebbe svolto identiche mansioni, con conseguente diritto alle relative differenze retributive. Parimenti, il lavoratore rivendicava anche di aver maturato differenze retributive in virtù dello svolgimento di lavoro straordinario.

Alessandro Marchese ripercorre gli argomenti portati da entrambe le parti, che offrono interessanti spunti di approfondimento, e commenta l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza.

Il testo integrale dell’articolo è disponibile nella sezione lavoro di Quotidiano Più, la soluzione online offerta da Giuffrè Francis Lefebvre che mette a disposizione di operatori, aziende e professionisti notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.

Profilazione e Diritto Digitale, l’avv. Andrea Musti parla all’evento formativo dell’OdA di Roma

“La profilazione dell’interessato: inquadramento e criticità” è il titolo del convegno organizzato dall’Ordine Avvocati di Roma per il 20 giugno. L’avv. Andrea Musti, membro della Commissione ‘Dati  personali, sicurezza e Diritto digitale’, parla di  profilazione e trattamento dei dati dei lavoratori alla luce della Nota INL del 14/4/2023. Il focus del suo intervento è sulle geolocalizzazioni e la videosorveglianza.

I contenuti della Nota INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea come vi sia stato negli ultimi anni “un aumento sensibile delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.).” Puntualizza pertanto che “Se, da un lato, a tali sistemi dev’essere riconosciuta indubbia rilevanza ai fini della sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, dall’altro lato è necessario verificare che le suddette finalità trovino adeguato contemperamento nella tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in merito alla quale devono richiamarsi i seguenti orientamenti.”
Per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, l’Ispettorato ribadisce che “L’art. 4 dello Statuto e la procedura di garanzia ivi prevista, peraltro penalmente sanzionata, trova necessaria applicazione in presenza di lavoratori anche nel caso di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.” Pertanto
“le garanzie sancite dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (procedura concertativa o autorizzatoria) restano applicabili anche alle fattispecie in cui è prevista l’erogazione di finanziamenti “per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le relative strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato”, ad esempio ai sensi della legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modificazioni del DL 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri”, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici.

La locandina con il programma dell’evento è disponibile qui.

Franco Tofacchi relatore per Confindustria sul Whistleblowing

L’avvocato Franco Tofacchi, senior partner di Ichino Brugnatelli e associati partecipa come relatore al convegno online organizzato da Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il 12 giugno 2023 dalle 14,30.

L’avvocato Tofacchi, esperto di diritto del lavoro interviene con una relazione che analizza l’impatto sugli aspetti giuslavoristici della nuova disciplina del whistleblowing.

Il programma del convegno sul Whistleblowing

 La partecipazione all’evento è possibile solo in diretta streaming e prevede la seguente agenda: 

  • 14,30 Apertura dei lavori – a cura di CNVV
  • 14,45  Il nuovo decreto: che cosa cambia per le imprese
    dr.ssa Alessia Bausano, area Affari Legislativi e Diritto d’Impresa Confindustria
  • 15,15 L’impatto sugli aspetti giuslavoristici
    avv. Franco Tofacchi, senior partner Studio Ichino Brugnatelli e Associati
  • 15,45 Nuovo whistleblowing: impatto sui Modelli organizzativi 231 e sull’Organismo di Vigilanza
    avv. Umberto Caldarera, membro Consiglio Direttivo AODV231
  • 16,30 Q&A

Per partecipare è necessario accreditarsi presso l’organizzazione, inviando una mail a esg@cnvv.it.

Clicca qui per scaricare la locandina in formato .pdf

Con la parola Whistleblowing si definisce l’evenienza che un lavoratore dipendente di una impresa inoltri la segnalazione  che esista il sospetto che sul luogo di lavoro si stiano verificando situazioni illegittime o pericolose come la commissione di reati o illeciti civili, di frodi o corruzioni o di situazioni di pericolo.

La disciplina è fornita dalla Direttiva Europea n. 2019/1937 recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo di attuazione n. 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, vigente dal 30 marzo 2023. 

Il decreto contiene importanti novità normative che avranno effetto dal successivo 15 luglio. L’elemento più innovativo è la previsione di tutele più ampie e specifiche per i lavoratori whistleblowers che segnalano violazioni considerate idonee a minacciare il «pubblico interesse» delle quali vengano a conoscenza nell’ambiente di lavoro, pubblico o privato, come atti di corruzione o violazioni di norme che sono poste a tutela della collettività. 

Il decreto inoltre rinforza le tutele per il lavoratore e consente di inviare le segnalazioni delle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambiente di lavoro anche in forma anonima.