Ricerca Apprendista Segretario/a con Ottima Conoscenza dell’Inglese

Lo Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati è alla ricerca, per la sua sede di Milano, di una figura junior da inserire all’interno del proprio team di Segreteria. 

Mansioni Principali

La risorsa, inserita in percorso di apprendistato, si occuperà delle seguenti attività sotto la supervisione del tutor dedicato:

  • Gestione della corrispondenza e dei contatti telefonici ed e-mail (anche in lingua inglese).
  • Accoglienza clienti e gestione del front-office.
  • Organizzazione di appuntamenti e riunioni per i professionisti dello studio.
  • Archiviazione pratiche (cartacea e digitale).
  • Collaborazione nella gestione della fatturazione e della parcellazione. 
  • Predisposizione note spese

Requisiti Richiesti

  • Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta, minimo livello B2).
  • Padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, Outlook).
  • Capacità organizzative, precisione, puntualità e buone doti relazionali.
  • Possesso dei requisiti per l’attivazione di un contratto di apprendistato (max 29 anni)
  • Sarà ritenuto un plus la conoscenza di programmi gestionali

Cosa Offriamo

  • Tipologia contrattuale: Contratto di Apprendistato professionalizzante a tempo pieno livello IV Studi Professionali
  • Ticket restaurant di 8 euro
  • Orario di lavoro: Lunedì – venerdì 10.30-19.30
  • Sede di lavoro: Milano
  • Formazione continua e affiancamento costante.

I/Le candidati/e interessati/e possono inviare il proprio Curriculum Vitae aggiornato a barbara.manini@ichinobrugnatelli.it



Appalti e protezione del lavoro nell’era digitale

Mercoledì 30 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, lo Studio Ichino Brugnatelli e Associati promuove un incontro dedicato al rapporto tra appalti, tutela del lavoro e trasformazione digitale: un tema di crescente rilievo per imprese, professionisti HR e operatori del diritto.

Interverranno Pietro Ichino, Senior Partner dello Studio, Carlo Fossati, Senior Partner dello Studio, Anna Maria De Giuli, Direttore ALSEA – Associazione Lombarda Spedizionieri ed Autotrasportatori, Luca Mazzali, Presidente Adrilog Società Cooperativa Benefit.

Il convegno si terrà presso la Fondazione Eni Enrico Mattei, in Corso Magenta 63 a Milano.

MATERIALI UTILI:

Pay Transparency. L’attuazione della Direttiva UE in Italia

Lo Studio Ichino Brugnatelli e Associati ha promosso, presso la Fondazione Eni Enrico Mattei, una tavola rotonda dedicata alla Pay Transparency e all’attuazione della Direttiva UE in Italia.

L’incontro, rivolto alle aziende clienti, è stato pensato come momento di confronto tra professionisti del settore sui principali cambiamenti introdotti dalla nuova disciplina sulla trasparenza retributiva e sul loro impatto su politiche HR, criteri retributivi, sistemi di valutazione e governance interna delle imprese.

Alla tavola rotonda sono intervenuti Margherita Covi, Partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati, Luca Solari, Professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Milano, Massimo Pallini, Partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati e Professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Milano, Emanuela Teatini, Organization and HR Director di Veolia Italia, Alessandro Premoli, Head of People, Culture & Organization di Autogrill, e Vincenzo Di Marco, Vicepresidente AIDP Lombardia.

Dalla parità retributiva alla trasparenza dei processi

La Direttiva (UE) 2023/970 nasce con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.lgs. 7 maggio 2026, n. 96, entrato in vigore il 7 giugno 2026.

La nuova disciplina segna un passaggio rilevante: il tema della parità retributiva non viene più affrontato solo nella prospettiva della repressione ex post di eventuali discriminazioni, ma attraverso strumenti di verificabilità, tracciabilità e controllo dei processi che determinano le scelte retributive.

Per le aziende, questo significa interrogarsi non soltanto sui livelli salariali, ma anche sui criteri con cui vengono definite le retribuzioni, sulle modalità di progressione economica, sui sistemi di classificazione delle posizioni e sulla capacità di documentare le scelte adottate.

I principali obblighi per le imprese

La nuova disciplina introduce obblighi che riguardano diverse fasi del rapporto di lavoro.

Già nella fase di selezione, i candidati dovranno ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva prevista per la posizione. Al tempo stesso, viene vietato al datore di lavoro di acquisire informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro.

Durante il rapporto, i lavoratori avranno diritto a conoscere i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica. Potranno inoltre richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Per le aziende di maggiori dimensioni sono previsti anche obblighi di reporting sul divario retributivo di genere, con scadenze differenziate in base al numero dei dipendenti. In presenza di un divario pari o superiore al 5%, non giustificato da criteri oggettivi e neutri rispetto al genere e non corretto entro i termini previsti, potrà essere richiesta una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori.

Il nodo del “lavoro di pari valore”

Uno dei profili più delicati riguarda la nozione di lavoro di pari valore, centrale ai fini dell’applicazione della nuova disciplina.

Il D.lgs. n. 96/2026 richiama criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, che tengono conto, tra gli altri elementi, delle competenze, delle responsabilità, delle condizioni di lavoro e di ogni altro fattore pertinente alla posizione.

In questo quadro, la contrattazione collettiva assume un ruolo importante: i sistemi di classificazione e inquadramento previsti dai CCNL rappresentano un riferimento significativo per la comparazione tra posizioni. Tuttavia, come emerso nel corso dell’incontro, la classificazione contrattuale non esaurisce il tema. La valutazione dovrà confrontarsi con l’effettività delle mansioni svolte e con la concreta comparabilità delle posizioni, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Per le imprese, ciò comporta la necessità di verificare la coerenza tra inquadramenti, job architecture, criteri di progressione e sistemi di valutazione interni.

Non solo compliance: una leva di people strategy

La Pay Transparency non può essere letta soltanto come un nuovo adempimento normativo. La trasparenza retributiva incide direttamente sulla relazione tra azienda e lavoratori, sulla fiducia interna, sull’engagement e sulla capacità dell’organizzazione di attrarre e trattenere talenti.

Un approccio meramente reattivo, limitato al rispetto delle scadenze, rischia di lasciare l’azienda esposta a criticità organizzative, comunicative e reputazionali. Al contrario, un approccio proattivo consente di conoscere per tempo la propria struttura retributiva, individuare eventuali gap, comprenderne le cause e definire azioni correttive sostenibili.

In questa prospettiva, il pay audit assume un ruolo centrale: non come mero adempimento formale, ma come strumento per leggere la struttura retributiva dell’organizzazione, classificare correttamente le posizioni, analizzare i differenziali non giustificati da criteri oggettivi e costruire una narrativa interna coerente.

Un ruolo decisivo sarà svolto anche dai manager, chiamati a gestire conversazioni sempre più aperte sui criteri retributivi, sulle possibilità di crescita e sulle ragioni delle differenze di trattamento. La trasparenza, senza preparazione e senza strumenti adeguati, può generare confusione; se governata correttamente, può invece diventare un fattore di chiarezza e responsabilizzazione.

Prepararsi per tempo

La nuova disciplina sulla trasparenza retributiva richiede alle aziende un lavoro preventivo su dati, processi, sistemi di valutazione e comunicazione interna.

Prepararsi alla Pay Transparency significa conoscere i nuovi obblighi, ma anche costruire processi più chiari, documentabili e coerenti. Significa interrogarsi sui criteri con cui vengono prese le decisioni retributive, sulla loro neutralità rispetto al genere e sulla capacità dell’organizzazione di renderle comprensibili e verificabili.

Materiali di approfondimento

In allegato all’articolo sono disponibili i materiali utilizzati nel corso dell’incontro:

“Pay Transparency. L’attuazione della Direttiva UE in Italia.” a cura dell’Avv. Margherita Covi, Partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati; 

“Trasparenza retributiva. Da obbligo normativo a leva di People Strategy” a cura del Prof. Luca Solari, Professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Milano; 

“L’oscura definizione del lavoro di pari valore nel D.Lgs. n. 96/2026: funzione e limiti della contrattazione collettiva e dei sistemi di certificazione”, a cura del Prof. Massimo Pallini, partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati e Professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Milano.

 

L’appalto labour intensive e la protezione del lavoro nell’era digitale

La responsabilizzazione dell’impresa committente per il rispetto della legge in tutta la filiera e il divieto, solo apparentemente contraddittorio, per la stessa di “ingerirsi” nella gestione dei rapporti tra l’appaltatrice e i suoi dipendenti.

È su questo equilibrio che si innestano oggi le nuove questioni poste dalla digitalizzazione dell’appalto labour intensive.

Piattaforme, software e sistemi di tracciamento possono rendere meno netto il confine tra coordinamento dell’attività, controllo sui risultati ed eterodirezione dei singoli lavoratori. Da qui la centralità del tema della genuinità dell’appalto e della distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro.

Su questi profili si è concentrata la comunicazione introduttiva del Prof. Pietro Ichino al webinar promosso da ALSEA – Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori.

Le slide dell’intervento sono disponibili qui

Lo Studio Ichino Brugnatelli a Lombardia Lab per AIDP Lombardia

L’Avv. Franco Tofacchi, senior partner,, ha avuto il piacere di partecipare all’incontro riguardante il benessere aziendale, programmato nell’ambito di “Lombardia Lab – Persone e Lavoro”, evento organizzato con il consueto successo da AIDP Lombardia.

Sono state illustrate le relazioni di Chiara Tamma (sulle differenti aspettative che la quattro generazioni presenti oggi sul luogo di lavoro), Silvia Cassano (su come governare l’armonizzazione di due diverse e complesse organizzazioni senza perdere di vista il wellbeing), Anna Zattoni (sul doppio mismatch: tra ciò che l’azienda offre e ciò che le persone percepiscono e tra le iniziative proposte e i bisogni reali), Andrea Zorzi (sulle difficoltà di trasferire la metafora sportiva sui luoghi di lavoro) e Massimiliano Lattanzi (su come anche un’adeguata educazione finanziaria possa migliorare il benessere in azienda).

Per parte sua l’Avv. Tofacchi ha segnalato, tra l’altro, che: (i) il dovere di sicurezza fondato dall’art. 2087 c.c. deve ormai leggersi non solo in senso di protezione e prevenzione, ma anche di promozione (di ambienti non stressogeni, ad esempio); (ii) va tuttavia trovata la miglior sintesi possibile tra il diritto alla salute (garantito dall’art. 32 Cost.) e il diritto alla libera iniziativa economica privata (riconosciuto dall’art. 41 Cost.) perché la Carta costituzionale non ammette “diritti tiranni” e anche perché (iii) una quota (e nemmeno minima) di conflitto è da considerarsi strutturale nel rapporto di lavoro, dal momento che il conflitto sindacale è previsto e tutelato dal nostro ordinamento.

Si ringrazia ancora AIDP Lombardia per l’invito e Fabio Comba per la sapiente conduzione dell’incontro.

Lombardia Lab 2026_Brochure

Nullo il testamento pubblico dell’amministrato ricevuto alla presenza dell’amministratore di sostegno. Cassazione Civile, Sentenza sez. II del 6 febbraio 2026 n. 2648.

Con la recente sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026, che l’avv. Silvia Faraci ha commentato per AIAF, la  Cassazione si pronuncia su una questione di notevole interesse relativa alla nullità del testamento pubblico di soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno che abbia manifestato le proprie volontà al notaio con l’assistenza del proprio amministratore, a nulla valendo l’autorizzazione resa dal Giudice Tutelare in tal senso, rivelatasi inutiliter data, stante la natura personalissima del testamento non suscettibile né di rappresentanza né di assistenza.

https://aiaf-avvocati.itnullo-il-testamento-pubblico–6-febbraio-2026-n-2648

 

INCONTRO: COME GESTIRE IL PROCESSO DEL LAVORO ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA

In una sala gremita e con grande partecipazione del pubblico, il giorno 16 febbraio, nell’ambito dell’incontro Organizzato dalla Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Milano,  il partner del nostro Studio Avv. Carlo Fossati ha tenuto una relazione sulle tecniche di redazione del ricorso, ricca di spunti pratici e con riferimento ai casi più interessanti cui ha assistito nel corso della sua carriera professionale, in costante dialogo con gli altri relatori e con gli avvocati presenti.

Si ringraziano gli organizzatori e i relatori Avv. Giovanna Fantini, Avv.ti Marco De Bellis e Marcello Floris, oltre al Prof. Avv. Pasquale Dui per l’ottima riuscita dell’evento

Lo Studio Ichino Brugnatelli e Associati incontra ECIJA

Mercoledì 11 novembre 2026 presso la sede di Roma dello studio Ichino Brugnatelli e Associati i senior Partner prof. Massimo Pallini e Mario Miceli hanno avuto un proficuo incontro con i colleghi spagnoli e portoghesi specializzati in diritto del lavoro dello studio legale ECIJA per pianificare forme di collaborazione.

ECJA è uno studio legale leader che opera nei paesi latini nel Sud Europa e in tutto il Sud America.

All’incontro hanno partecipato per la Spagna Fernando Vizcaino, uno dei maggiori avvocati spagnoli specialisti in contenzioso del lavoro con oltre 40 anni di esperienza, e  Carlos Martinez Cebrian, anch’egli avvocato specializzato in diritto del lavoro e docente alla IE Law School;  per il Portogallo Pedro da Quitéria Faria, coordinatore del Dipartimento di Labor and Social Security Law di Lisbona, e  Tiago Cochofel de Azevedo, professore di diritto del lavoro alla Università Lusófona.

Il Partner di Studio Carlo Fossati relatore per l’Ordine degli avvocati di Milano, Commissione Lavoro il 16/02/2026

Lunedì 16 febbraio 2026 nel Salone Valente – Palazzina Anmig in via San Barnaba  29 a Milano, l’Avv. Carlo Fossati sarà tra i relatori dell’incontro “COME GESTIRE IL PROCESSO DEL LAVORO ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA” soffermandosi in particolare su La redazione del ricorso: L’esposizione dei fatti rilevanti e dei principi di diritto applicabili – Le istanze istruttorie, la precisazione delle conclusioni

 

Link alla Locandina Convegno 16.02.2026

Carol Srl acquisisce Welfood Srl

L’Avv. Silvia Faraci  ha assistito la Welfood srl – società leader nel settore del welfare aziendale con particolare focus su nutrizione prevenzione e benessere – e la sua compagine sociale in ogni profilo legale della operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale da parte di Carol srl, società fondata da Lorenzo Granato nel 2022, a sua volta assistita dall’Avv. Gianluca Guancioli dello studio Pavia – Ansaldo.

https://legalcommunity.it/gli-studi-legali-nelle-acquisizioni-di-mindwork-e-welfood-da-parte-di-carol/

https://dirittoeaffari.it/gli-studi-legali-nelle-acquisizioni-di-mindwork-e-welfood-da-parte-di-carol/

https://share.google/rTjkJ5eFSQpfZBFSO

 

 

L’IA sta rivoluzionando il lavoro: quali sono i nuovi adempimenti richiesti ai datori di lavoro dalla Legge n.132/2025?

E’ sulla circolare Lavoro e Previdenza 48-49/2025 di Euroconference l’articolo dell’Avv. Cesare Mussi su IA e lavoro che  analizza il quadro normativo della Legge n.132/2025 in continuità con AI Act UE e D.Lgs.152/1997, focalizzandosi su obblighi di trasparenza per sistemi IA ad alto rischio in HR.

Vengono esaminati contenuti dell’informativa obbligatoria (logica, dati, oversight umano) e destinatari (lavoratori, RSU), con rischi antisindacali per omissioni e si tracciano criticità su bias algoritmici, technostress e prospettive di compliance pratica, inclusa mappatura software e DVR.

Estratto dell’articolo presente nella circolare: Da Circ.LavoroPrevidenza 48-49

Convegno 16XII2025 – Il danno da inadempimento e la prevenzione del danno futuro nel rapporto di lavoro

Il giorno 16 dicembre 2025 nell’aula Avvocati della Corte di Cassazione, si è svolto  il convegno promosso dall’ Ordine degli Avvocati di Roma sulla non facile conciliazione del controllo giudiziale sulla motivazione del licenziamento con il principio costituzionale di insindacabilità delle scelte imprenditoriali e su alcuni temi inerenti all’apparato sanzionatorio proprio del diritto del lavoro.

Dopo l’intervento introduttivo dell’avv. Andrea Musti, il prof Pietro Ichino  ha svolto la propria relazione sul contenuto assicurativo tipicamente proprio del rapporto di lavoro e la nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento come perdita attesa (superiore a una determinata soglia) conseguente alla prosecuzione del rapporto di lavoro;  la relazione del prof. Massimo Pallini ha invece trattato dell’inquadramento della sanzione comminata per il licenziamento ritenuto dal giudice non sufficientemente giustificato, tra la categoria dell’indennità e quella del risarcimento del danno, alla luce della teoria generale del diritto civile e dell’approccio di labor law and economics.

Di seguito il link al video dell’evento e le  slides di cui il prof. Pietro Ichino e il prof. Massimo Pallini si sono avvalsi per la presentazione delle rispettive relazioni al seminario.

 

ICHINO Slides 16-12-25

PALLINI Slides 16-12-25

DDL Semplificazioni: azione di riduzione e di restituzione all’indomani dell’approvazione

L’Avv. Silvia Faraci commenta per  AIAF la riforma dell’azione restituzione prevista dall’art. 44  del Disegno di Legge Semplificazioni, approvato alla Camera lo scorso 26.11.

La finalità della riforma risiede nell’ agevolare sia la circolazione di beni e diritti con provenienza donativa e successoria sia l’accesso al credito, completando l’intervento iniziato con d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Viene modificata l’azione di restituzione nei confronti del donatario e dell’avente causa da questi e viene altresì modificata l’ opponibilità ai terzi acquirenti della domanda giudiziale di riduzione.

Le norme interessate sono gli articoli 561, 562, 563, 2652 comma 1 nn. 1 e 8 e 2690 comma 1 numero 5 del codice civile.

La riforma contiene altresì una disciplina transitoria che regolerà un periodo di 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma, decorso il quale saranno soggette al medesimo regime tutte le successioni senza distinzione tra quelle apertesi prima dell’entrata in vigore della riforma e quelle apertesi successivamente.

 

Link all’articolo: https://aiaf-avvocati.it/articolo/2847/la-riforma-dell-azione-di-riduzione-e-di-restituzione

 

CONVEGNO: Il danno da inadempimento e la prevenzione del danno futuro nel rapporto di lavoro

Il 16 dicembre prossimo venturo, alle ore 12-14, presso l’aula Avvocati della Corte di Cassazione, si terrà il convegno organizzato con l’ Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione Lavoro.

Il convegno, di particolare interesse sia per i temi trattati che per l’alto profilo dei relatori, avrà ad oggetto: “Il danno da inadempimento e la prevenzione del danno futuro nel rapporto di lavoro”

In particolare, dopo una premessa generale dell’Avv. Andrea Musti, il Prof. Pietro Ichino ed il Prof. Massimo Pallini, rispettivamente, affronteranno i seguenti argomenti: “Il giustificato motivo di licenziamento come perdita attesa conseguente alla prosecuzione del rapporto” e “La tutela obbligatoria avverso il licenziamento ingiustificato: risarcimento o indennità” .

Tra i relatori si segnala la Dott.ssa Tiziana Orrù, già Presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Roma, ora Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione che relazionerà su: “L’orientamento giurisprudenziale sulle modalità di applicazione dei criteri di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo per G.M.O, sulla base delle indicazioni della Corte di Cassazione” . Nonché il Prof. Angelo De Santis che si occuperò di: “ Onere della prova e relativa ripartizione circa il danno futuro.”   

 

Link alla locandina del convegno:   16-12-25 Convegno Ordine

 

 

Lo Studio Ichino Brugnatelli al Forum Economico Euro-Asiatico 2025 di Xi’an

Il partner Francesco Brugnatelli ha preso parte al Forum Economico Euro-Asiatico 2025, svoltosi nella città di Xi’an, in qualità di membro della delegazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano, guidata da Roberto Cociancich, Presidente della Commissione per le Relazioni Internazionali (CRINT).

Nel corso del Forum, davanti a oltre 500 delegati provenienti da tutta l’Asia Centrale, è stato firmato il Protocollo di Amicizia tra l’Ordine di Milano e le istituzioni legali dell’Asia Centrale, a conferma dell’impegno per:

  • favorire gli scambi tra giovani praticanti e professionisti,
  • rafforzare la cooperazione con università e facoltà di giurisprudenza,
  • istituire un Centro bilaterale di Mediazione e Arbitrato, con sedi a Milano e Xi’an, volto a sostenere lo sviluppo degli investimenti e degli scambi tra l’Italia e l’Asia Centrale.

La partecipazione al Forum ha rappresentato per lo Studio un importante momento di confronto professionale e si colloca in continuità con l’impegno  – in partnership con Infieri srl – per la  promozione di iniziative di cooperazione giuridica ed economica tra Europa e Cina.

Anche durante una trattativa sindacale è consentito al datore di lavoro di comunicare direttamente ai propri dipendenti la posizione aziendale.

Durante una lunga, e a tratti aspra, trattativa sindacale può il datore di lavoro comunicare direttamente ai lavoratori il contenuto delle proposte aziendali oppure si tratta di una violazione della libertà sindacale e una lesione dell’immagine dei soggetti collettivi?

Secondo l’organizzazione sindacale che ha promosso il Ricorso ex art. 28 S.L. il comportamento del datore di lavoro che, per cinque volte nel giro di pochi mesi, abbia affisso delle comunicazioni dirette ai dipendenti, in cui precisava il contenuto delle proprie posizioni negoziali, doveva essere ritenuto condotta antisindacale perché interferiva sulla formazione della volontà dell’assemblea dei lavoratori.

Secondo la Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, una volta accertato che i comunicati non avevano contenuti illeciti (i.e.: diffamatori, ingiuriosi o comunque irrispettosi del ruolo della controparte), il solo fatto che il datore di lavoro abbia voluto informare i propri dipendenti della posizione aziendale su argomenti oggetto di trattativa sindacale non può essere considerato un contegno oggettivamente idoneo a ledere le prerogative sindacali.

Link al decreto reso in una vertenza curata dal Partner Franco Tofacchi:   DecretoTribBo2025

Il Partner Francesco Brugnatelli al ricevimento per il 76° anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese

Il nostro Partner Francesco Brugnatelli ha avuto l’onore di prendere parte al ricevimento organizzato dal Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano in occasione del 76° anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia.

All’evento erano presenti numerose autorità italiane e cinesi, tra cui il Console Generale a Milano Mr. Liu Kan, a testimonianza del valore delle relazioni tra i due Paesi.

La partecipazione sottolinea l’attenzione dello Studio ai processi di internazionalizzazione e al consolidamento dei rapporti con istituzioni e realtà economiche cinesi, in stretta collaborazione con Infieri srl.

Legittimità dello staff leasing: prima pronuncia di merito

Per la prima volta a quanto consta un Tribunale si pronuncia a favore della legittimità del c.d. staff leasing, ossia della somministrazione a tempo indeterminato con missioni ugualmente a tempo indeterminato.

Con la sentenza n. 3213/2025 del 17 settembre 2025, il Tribunale di Bari ha accertato che lo staff leasing è pienamente legittimo e non contrasta con la Direttiva europea 2008/104/CE perché

(i) la Direttiva UE disciplina esclusivamente le missioni a tempo determinato, dove sussiste un rischio di precarizzazione e abuso;

(ii) nel caso dello staff leasing, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia garantisce stabilità occupazionale e maggiori tutele rispetto all’assunzione diretta, specie in tema di ricollocazione e protezione contro i licenziamenti.

Link alla sentenza:  LegittimitaStaffLeasing

Cina: Identificazione dei contenuti generati da Intelligenza Artificiale

Dal 1° settembre 2025, in Cina è ufficialmente operativa la normativa 《人工智能生成合成内容标识办法》 (“Measures for the Identification of AI-Generated Synthetic Content”).

Si tratta della prima legge nazionale al mondo che impone la etichettatura obbligatoria di tutti i contenuti generati o sintetizzati da intelligenza artificiale — che siano testo, immagini, audio, video o contenuti virtuali.

L’obiettivo è garantire trasparenza e tracciabilità, attraverso etichette esplicite (icone, diciture visibili) o implicite (watermark digitali, metadati), con il divieto di rimuovere o falsificare i marcatori.

La norma ha portata extraterritoriale: riguarda anche fornitori esteri che offrono contenuti o servizi all’interno del territorio cinese.

Questa misura apre un dibattito interessante: innovazione e regolazione non sono termini in contraddizione, e il modello cinese mostra come sia possibile agire rapidamente per definire standard tecnici e giuridici chiari.

Le democrazie, oggi, sono chiamate a riflettere: come garantire trasparenza, tutela degli utenti e competitività tecnologica senza rimanere indietro?

🔗 Testo ufficiale (in cinese): https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202503/content_7014286.htm

 

Arbitrato irrituale e impugnabilità del lodo.

L’Avv Andrea Musti ha commentato sulla rivista del Gruppo Il Sole 24 Ore “Modulo 24” la sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio scorso in tema di impugnazione del lodo ex art 7 comma 6 L. 300/1970.
La questione di diritto che la Suprema Corte fa subito emergere nelle sue motivazioni è se la decisione del Tribunale poteva essere impugnata davanti alla Corte di Appello, oppure solamente con il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 412 quater cpc.
Si allega un estratto dell’articolo: Arbitrato irrituale lug25