La rivista «Il Giurista del lavoro» edita da Euroconference, ospita nel suo numero 11/2022 un saggio dell’avvocato Alberto Cesare Mussi, associate dello Studio Ichino Brugnatelli e associati.
L’autore ha curato personalmente l’approfondimento dedicato a: «Clausole e accordi nel contratto di lavoro. Opportunità di sottoscrivere polizze assicurative a tutela del datore di lavoro».
È prevista la pubblicazione di una ulteriore sezione dell’approfondimento.
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Qualsiasi impresa è soggetta a una moltitudine di rischi interni ed esterni: pertanto, è quantomai opportuno per il datore di lavoro sottoscrivere polizze assicurative nel mondo del lavoro, in un’ottica di bilanciamento tra costi e benefici.
Con il presente contributo, volto a ricostruire i fondamenti del contratto di assicurazione, si dà il via a un approfondimento monografico in tre puntate sul tema.
Il contratto di assicurazione
Qualsiasi individuo potrebbe legittimamente interrogarsi sull’opportunità o meno di sottoscrivere polizze assicurative a propria tutela. A maggior ragione, l’interrogativo potrebbe divenire più pressante per coloro che svolgono attività d’impresa, spinti dalla necessità di comprendere su cosa e come assicurarsi.
La soluzione di tale problema passa inizialmente dalla comprensione di cosa sia l’assicurazione.
Con questo contratto, una parte (assicuratore), verso il pagamento di una somma, detta premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno da esso prodotto da un sinistro (ad esempio, l’incendio di un immobile), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (ad esempio, morte di una persona), ovvero a risarcire a terzi il danno che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato (il danno provocato dal proprio dipendente).
Il contratto di assicurazione è disciplinato dal Titolo III, Capo XX, cod. civ., articolo 1882 ss.; appartiene alla categoria dei contrati aleatori, la sua causa è il trasferimento di un’alea economica.
Il rischio costituisce il suo elemento essenziale. Tuttavia, l’assicuratore non può procurarsi in autonomia le notizie necessarie per la stima del rischio e deve rimettersi alla lealtà dell’altro contraente. Pertanto, l’inesistenza del rischio è causa di nullità del contratto, la sua cessazione dà luogo allo scioglimento del contratto stesso, la sua inesatta conoscenza da parte dell’assicuratore costituisce causa di annullamento del contratto o di risoluzione o di rettifica.