Per A&S la partner dello Studio questo mese tratta degli obblighi di cooperazione e coordinamento per tutti i casi in cui un datore di lavoro, all’interno della propria azienda, affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.
Di importanza fondamentale è l’elaborazione del DUVRI: spetta al datore di lavoro committente promuovere la necessaria cooperazione ed il conseguente coordinamento, elaborando un Documento Unico sottoscritto da tutti i referenti impegnati nell’opera comune ed allegato obbligatoriamente al contratto d’appalto o di opera. Il datore di lavoro dovrà altresì individuare un proprio incaricato dotato di formazione ed esperienza necessaria a sovrintendere il coordinamento.
La penalista cita la giurisprudenza recente per chiarire alcuni aspetti, in particolare riguardo alla responsabilità di altri soggetti operanti nel medesimo luogo, in caso il DUVRI non sia stato elaborato.
Ad esempio la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 06 agosto 2021, n. 30792 – “Mancanza del DUVRI: per appaltatore/subappaltatore nessun obbligo di sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente”, che recita: Il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 da parte del committente, invero, non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione reciproca, previsti dall’art. 26, comma 2, che impongono di dare attuazione alla misure di prevenzione ‘incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto’ [lett. a)], coordinando ‘gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese’ [lett. b)]. Ma l’adempimento di simili prescrizioni – pur ampie- non può estendersi sino alla sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente, finalizzata all’eliminazione o quantomeno alla riduzione dei rischi da interferenza, potendo certamente richiedersi all’appaltatore di informare gli altri soggetti operanti nel medesimo luogo dei rischi che l’opera a loro affidata comporta e delle misure cautelative adottate per scongiurarne la realizzazione, ma non di evitare un rischio non conosciuto perché non comunicato da alcuno, né di per sé manifesto o deducibile da particolari evidenze fattuali, soprattutto quando creato da un diverso soggetto presente in cantiere, non adempiente all’onere di informare e coordinarsi con le altre imprese, tanto più se incaricato dello svolgimento di opere del tutto avulse da quella appaltata.
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