L’Avv. Andrea Musti commenta la sentenza della Corte di Cassazione n. 3609/2025 del 12 febbraio 2025:
“Va accolta l’impugnazione giudiziale delle sanzioni per rifiuto di svolgere la prestazione in base alle modalità stabilite dall’accordo aziendale non firmato dalle OO.SS., cui erano iscritti i dipendenti ricorrenti: infatti, a fronte della violazione da parte del datore di lavoro, ex art 2087 cc, delle norme per la salute e la sicurezza sul lavoro, detti lavoratori possono rifiutarsi di svolgere un’ attività particolare prevista da un accordo sindacale aziendale, qualora essi non appartengano ad alcuna organizzazione aziendale.”
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