Alle domande su questo argomento la Partner dello Studio risponde con un articolo dal taglio pratico sul numero di marzo di Ambiente&Sicurezza.
Il tema è delicato e di grande interesse: in che misura e con quali presupposti il Responsabile del servizio prevenzione e protezione è perseguibile penalmente a seguito di incidenti sul lavoro?
L’autrice ricorda in breve come la figura del RSPP sia da configurare ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008: il Responsabile del servizio è un consulente interno del datore di lavoro in materia di normativa sulla sicurezza.
Tratta poi della redazione del Documento di valutazione dei rischi e dei compiti che il datore di lavoro non può delegare al RSPP.
Richiama infine alcune pronunce della Suprema Corte utili a definire l’ambito ed i limiti della responsabilità di questa figura.
Così Cass. Pen. Sez. IV 21.12.2018 n.11708: “La più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 – dep. 2011, Di Mascio, Rv. 24962601). Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).”
Quanto ai limiti della responsabilità di chi svolge tale funzione, la Corte di Cassazione precisa invece: “Da questo punto di vista, si deve qui ribadire l’orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.” ( Cass. Pen. Sez. IV 17.10.2019 n. 49761 )
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